Imposte dirette
02 Ottobre 2025
L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 253/2025) chiarisce che i crediti d’imposta da DTA ex art. 44-bis D.L. 34/2019 sono cedibili anche a soggetti non finanziari, ma se chiesti a rimborso il cessionario può solo attenderne la monetizzazione.
crediti d’imposta generati dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) ai sensi dell’art. 44-bis D.L. 30.04.2019, n. 34 possono essere acquistati anche da soggetti non qualificabili come intermediari finanziari ma, qualora si tratti di crediti chiesti a rimborso, il cessionario non può utilizzarli in compensazione né cederli ulteriormente, potendo esclusivamente attendere la monetizzazione mediante rimborso. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 26.09.2025 n. 253.
Nel caso esaminato, la società Alfa Spa (concessionaria dello Stato per la gestione di un servizio pubblico) ha sottoposto all’Agenzia una serie di quesiti volti a verificare la corretta gestione fiscale delle DTA trasformate in crediti d’imposta. In particolare, la società ha chiesto di chiarire la possibilità di:
– cedere i crediti anche a favore di soggetti che non rivestono la qualifica di intermediari finanziari,
– effettuare l’acquisto e la cessione dei crediti in forma frazionata,
– procedere a cessioni plurime;
– compensare i crediti nel modello F24 per l’assolvimento delle proprie obbligazioni tributarie;
– cedere a terzi le eventuali eccedenze successive alla compensazione.
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