Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
20 Maggio 2025
Con interpello 13.05.2025, n. 130 l'Agenzia chiarisce che chi ha ceduto i crediti d’imposta per interventi edilizi non può utilizzarli fino al rifiuto del cessionario e finché restano “in attesa di accettazione” non è permesso inserirli in dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta all’Interpello 13.05.2025 n. 130 su una questione che sta creando non pochi grattacapi ai professionisti del settore. Si tratta della sorte dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi agevolati quando rimangono bloccati in quello stato di “limbo” definito tecnicamente come “in attesa di accettazione”.
L’interpello prende in esame la situazione di un contribuente che nel 2022 ha sostenuto spese per interventi ex art. 119 D.L. 34/2020 e, anziché fruire direttamente della detrazione, ha optato per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121, c. 1, lett. b) del medesimo decreto.
Il problema? I crediti risultano ancora “in attesa di accettazione” da parte dell’istituto di credito cessionario. La posizione dell’Amministrazione è netta: finché i crediti permangono in questo stato intermedio sono del tutto indisponibili per l’originario beneficiario della detrazione. Insomma, il contribuente non può fruirne in dichiarazione dei redditi fino a quando non interviene un formale rifiuto da parte del cessionario. Solo in questo caso, i crediti tornerebbero nella piena disponibilità del cedente.