Fisco

19 Settembre 2023

Crediti energetici 2022, utilizzo necessario entro il 30.09.2023

C’è tempo fino al 30.09.2023 per l’utilizzo in compensazione dei crediti energia elettrica e gas del 4° trimestre 2022; fino al 20.09.2023, invece, per la cessione.

Ancora pochi giorni per l’utilizzo dei crediti del 3° e 4° trimestre 2022: la scadenza per l’utilizzo in compensazione è infatti a fine mese, ossia al 30.09.2023.

I crediti in questione sono i crediti energia elettrica e gas del 2° semestre 2022. Tali crediti vanno utilizzati entro il 30.09.2023, oppure ceduti entro il 20.09.2023.

Essendo il 30.09.2023 un sabato ci si chiede se saranno utilizzabili fino al 2.10.2023. La risposta dovrebbe essere positiva poiché quando i termini cadono di sabato o di domenica o un giorno festivo vanno prorogati al primo giorno feriale successivo; tuttavia, nessuna menzione o chiarimento è stato fornito in merito e nelle varie disposizioni normative istitutive viene riportata soltanto la data ultima dell’utilizzo indicando chiaramente la data del 30.09.2023. Pertanto, volendo essere prudenti sarà opportuno utilizzare tali crediti entro il venerdì 29.09.2023.

Si ricorda che, se per mera dimenticanza, si fosse omesso di inviare la comunicazione telematica entro lo scorso 16.03.2023, per i crediti del 3° e 4° trimestre 2022 a tale data non ancora integralmente utilizzati, è possibile la remissione in bonis, versando la sanzione di 250 euro tramite Mod. F24 ELIDE e indicando il codice tributo “8114”.

È possibile inviare la suddetta comunicazione fino al 30.09.2023 nella stessa modalità telematica di quella di marzo, ossia con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviarla tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni – Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.

Infatti, sono stati riaperti i canali telematici per la trasmissione della comunicazione fino al prossimo 30.09.2023. Il mancato invio di tale comunicazione in marzo o ad oggi ha inibito e inibisce l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti. Il Mod. F24 viene scartato.

In alternativa all’utilizzo in compensazione dei crediti è possibile cederli, ma soltanto se non si sono ancora utilizzati, ossia il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”.

La cessione deve quindi avvenire telematicamente entro il prossimo 20.09.2023.

La comunicazione della cessione del credito d’imposta va vistata e il credito va utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite Mod. F24, entro lo stesso termine, ossia 30.09.2023 (utilizzando i codici tributo da 7728 a 7745, in base allo specifico credito).

I cessionari una volta ricevuto il credito per l’utilizzo devono accettare la cessione (attraverso la Piattaforma cessione crediti) e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione.

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