Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto

26 Aprile 2023

Crediti energetici 2023, il punto della situazione

Estesi anche ai primi mesi del 2023 i crediti energetici introdotti nel 2022 per il rincaro delle utenze di energia elettrica e gas.

Il 1° e il 2° trimestre 2023 sono stati oggetto di agevolazioni dal punto di vista dei consumi energetici. Sono stati introdotti, in particolare:

  • un credito pari al 35% della spesa sostenuta per l’energia elettrica nel 1° trimestre 2023, per le imprese non energivore, mentre pari al 45% per le altre tipologie di imprese;
  • un credito pari al 10% della spesa sostenuta per l’energia elettrica nel 2° trimestre 2023, per le imprese non energivore, mentre pari al 20% per le altre tipologie di imprese.

A differenza dei crediti del 3° trimestre 2022 e di ottobre/novembre e poi dicembre 2022, che implicavano la necessità di inviare una comunicazione entro lo scorso 16.03.2023 per dichiarare i crediti ancora da utilizzare, tale comunicazione non è prevista per i crediti del 1° e del 2° trimestre 2023.

Tali nuovi crediti 2023 potranno essere utilizzati fino al 31.12.2023 e potranno essere ceduti e utilizzati dal cessionario entro lo stesso termine. Per quanto riguarda i crediti del 1° trimestre 2023 è già stata aggiornata la comunicazione di cessione degli stessi; pertanto, fino al 18.12.2023 è possibile cederli, vistando la comunicazione. Il cessionario, una volta ricevuto il credito, lo vedrà nel suo cassetto Entratel/Fisconline, nella sezione cessione crediti, accettazione crediti, sconti, tracciabili, dove troverà l’elenco dei crediti che ha ricevuto e che quindi dovrà accettare.

Una volta accettati tali crediti, occorre scegliere se utilizzarli in compensazione attraverso il modello F24 (o, per esempio, se si volesse cederli ancora); se si opta per l’utilizzo in compensazione, occorre validare anche questa scelta nella sezione “scelta utilizzo credito”. Optato ciò, si vedranno i crediti nel proprio cassetto fiscale, nella sezione dei crediti.

Essendo crediti relativi al 2023, dovranno essere contabilizzati appunto nel 2023, poiché seguono il principio di competenza, mentre tutti i precedenti, relativi a costi 2022, finiranno nel bilancio 2022 anche se, per esempio, i conteggi si sono ricevuti, e i rispettivi crediti sono stati utilizzati, nel 2023.

Le scritture contabili per registrare tali agevolazioni sono le seguenti.

Al momento della rilevazione del credito: CREDITO ENERGIA ELETTRICA o GAS A CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO NON IMPONIBILE

Al momento dell’utilizzo (per esempio, se utilizzato per compensare un debito Iva): ERARIO C/IVA A CREDITO ENERGIA ELETTRICA o GAS

Nel caso di cessione di tale credito: CREDITO V/IMPRESA CESSIONARIA A CREDITO ENERGIA ELETTRICA o GAS

In capo alla cessionaria, accettato il credito, la scrittura contabile sarà: CREDITO ENERGIA ELETTRICA o GAS A DEBITO V/CEDENTE

I crediti sono fiscalmente irrilevanti; inoltre, non sono applicati i limiti di compensazione di 2.000.000 di euro per il 2022 e di 250.000 euro per il quadro RU, nonché i limiti de minimis.

Come per i precedenti crediti, il conteggio deve prendere in considerazione la componente energia, ossia la voce “spesa per la materia energia” indicata in bolletta, ponendo attenzione sul periodo di maturazione, che non essendo trimestrale nella bolletta, deve essere sommato per considerare il trimestre di riferimento dell’agevolazione (che appunto va per trimestre, non per bimestri o mesi).

Oltre alla componente energia, occorre anche considerare il costo del dispacciamento e commercializzazione (come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2022).

Per quanto riguarda il gas, sono considerate le spese sostenute per l’acquisto del gas effettivamente consumato nel trimestre di riferimento; valgono, quindi, le medesime considerazioni fatte per l’energia elettrica.

Un aiuto nel conteggio può essere fornito, anche per i crediti 2023, alle imprese non energivore/gasivore, dal fornitore – sempre che sia rimasto il medesimo nel 2019 e nel 2023 – poiché, inviando una PEC al fornitore dell’utenza chiedendone il conteggio, si deve ottenere risposta entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito (quindi 31.05 per il 1° trimestre 2023; 31.08 per il 2° trimestre 2023).

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