Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
18 Giugno 2025
Con la risposta all'interpello n. 130/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle chiare delucidazioni sulla possibilità o meno da parte del contribuente di usufruire dei crediti “in attesa di accettazione” e il relativo numero di rate di detrazione.
Con la risposta all’interpello 13.05.2025, n. 130, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle delucidazioni circa la possibilità o meno da parte del contribuente di usufruire dei crediti “in attesa di accettazione”. Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia ha a oggetto un contribuente che, nel periodo d’imposta 2022, aveva sostenuto delle spese sull’immobile di proprietà, beneficiando del superbonus 110%.
Il contribuente cedeva il credito alla banca che, a sua volta, avrebbe dovuto bonificargli il prezzo pattuito per la cessione. Senonché il beneficiario, accedendo all’area personale, si accorgeva che il credito ceduto alla banca fosse ancora “in attesa di accettazione”. L’istante rivolgeva i seguenti quesiti all’Agenzia delle Entrate:
a) utilizzo del credito ancora “in attesa di accettazione” da parte della banca;
b) in caso di rifiuto del credito da parte della banca, le modalità di recupero delle 4 rate di detrazione derivanti dalle spese 2022;
c) sempre in caso di rifiuto, possibilità di optare per la ripartizione in 10 anni della detrazione per le spese 2022.