Accertamento, riscossione e contenzioso
21 Agosto 2025
La C.G.T. di Gorizia (sentenza n. 26/2025) ribadisce l’obbligo del contraddittorio anche nei recuperi di crediti R&S “non spettanti” ma documentati, escludendo che tale garanzia valga solo per i crediti inesistenti. L’omissione del confronto comporta l’illegittimità dell’atto.
Con la sentenza n. 26/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia si è espressa su una questione cruciale per la prassi dell’Amministrazione Finanziaria: la necessità di garantire il contraddittorio preventivo anche nei procedimenti finalizzati al recupero di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo che l’Agenzia ritenga “non spettanti”.
I giudici hanno posto l’accento sulla distinzione fondamentale tra 2 tipologie di crediti: quelli non spettanti, ossia originati da spese effettivamente sostenute ma ritenute non ammissibili, e quelli inesistenti, privi di qualsiasi riscontro documentale o associati a condotte fraudolente. Tale differenziazione ha risvolti pratici rilevanti: solo nel caso di crediti inesistenti può essere legittimamente escluso il contraddittorio, in deroga a quanto previsto dall’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).