Procedure concorsuali
08 Settembre 2025
Per i crediti ultratardivi in sede fallimentare non vale la regola dell’insinuazione entro l’anno dal decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, ma gli stessi dovranno essere insinuati tempestivamente nel rispetto dei tempi tecnici necessari per la redazione della relativa istanza.
L’art. 101 L.F. in ambito fallimentare (oggi conferito nell’art. 208 del Codice della crisi della liquidazione giudiziale) prevede che le domande di ammissione al passivo di un credito di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di 12 mesi (oggi ridotto a 6 nell’art. sopra richiamato), dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura il tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento può prorogare quest’ultimo fino a 18 mesi (oggi 12).
In caso di fallimento dell’imprenditore, i creditori concorsuali devono pertanto insinuarsi entro 30 giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dello stato passivo per essere tempestivi, qualora inoltrassero la propria richiesta al curatore successivamente a tale termine saranno considerati tardivi, purché la loro domanda venga comunque inoltrata entro il termine di 1 anno (6 mesi, in caso di liquidazione giudiziale), ma il creditore non avrà diritto ad eventuali riparti già effettuati, salvo che provi che il ritardo sia dipeso da causa a esso non imputabile.