Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
28 Ottobre 2025
Scadenze, adempimenti comunicativi e meccanismi di fruizione nel nuovo triennio agevolativo previsto dal D.D.L. Bilancio 2026.
Il disegno della legge di Bilancio 2026 estende sino al 31.12.2028 il regime agevolativo per gli investimenti nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno. Secondo l’art. 95 del D.D.L. Bilancio 2026, la proroga triennale comporta il differimento dal 15.11.2025 fino al 31.12.2028 della scadenza per l’effettuazione degli investimenti agevolabili.
La platea dei beneficiari non subisce modifiche rilevanti: imprese di qualsiasi forma giuridica, indipendentemente dal regime contabile adottato, purché già operative o in fase di insediamento nella ZES. Rimangono esclusi gli operatori di determinati settori nonché i soggetti in liquidazione. Gli investimenti agevolabili mantengono le medesime categorie:
– acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive già esistenti o nuove;
– acquisizione di terreni e immobili strumentali, con il vincolo che il loro valore non superi il 50% dell’investimento complessivo.
Anche in questa fase agevolativa continuano a beneficiare della misura gli investimenti in beni immobili già utilizzati da terzi per attività economiche.
L’accesso all’agevolazione si articola secondo il consolidato schema della doppia comunicazione: una preventiva, mediante la quale l’impresa dichiara l’ammontare delle spese previste, e una integrativa, in cui attesta la concretizzazione effettiva degli investimenti.
Le tempistiche risultano rinnovate: la comunicazione ordinaria per il triennio 2026-2028 dovrà pervenire tra il 31.03 e il 30.05 di ciascun anno:
– 31.03.2026-30.05.2026 per il 2026;
– 31.03.2027-30.05.2027 per il 2027;
– 31.03.2028-30.05.2028 per il 2028.
La scadenza per l’effettuazione delle spese si estende fino al 31.12 di ciascun anno, a differenza della chiusura al 15.11 prevista per il 2025.
La comunicazione integrativa (trasmissione a pena di decadenza) dovrà contenere l’ammontare degli investimenti effettivamente realizzati (non superiore a quello dichiarato preventivamente), unitamente alle fatture elettroniche e alla certificazione contabile. I termini di presentazione risultano:
– 3.01.2027-17.01.2027 (investimenti 2026);
– 3.01.2028-17.01.2028 (investimenti 2027);
– 18.11.2028-2.12.2028 (investimenti 2028).
L’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla scadenza della comunicazione integrativa, comunicherà la percentuale di riduzione applicabile al credito d’imposta, ottenuta dal rapporto tra il limite di spesa annuo e l’aggregato dei crediti rivendicati. Il credito d’imposta risultante fruibile rappresenta il prodotto tra l’importo della comunicazione integrativa e la percentuale di ripartizione comunque resa nota dall’Amministrazione. La fruizione esclusiva avviene mediante compensazione in F24 telematico, secondo l’art. 17 D.Lgs. 241/1997, con la peculiarità che non risultano applicabili i limiti ordinari: né il tetto di 250.000 euro annui di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007, né quello di cui all’art. 34 L. 388/2000.
Parimenti, il D.D.L. Bilancio estende sino al 2028 il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate, ex art. 13 D.L. 60/2024 convertito, mantenendo invariata la procedura di accesso. La coerenza normativa tra le 2 misure sottolinea l’intenzione del legislatore di offrire stabilità agli incentivi territoriali.
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