Imposte dirette

27 Settembre 2025

Credito d’imposta estero anche senza entrare nel reddito complessivo

Cassazione e Corti di merito hanno riconosciuto il credito d’imposta estero anche senza concorso del reddito alla formazione dell’imponibile, valorizzando la prevalenza del diritto convenzionale sul limite posto dall’art. 165 del Tuir.

Il dibattito relativo al riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero sui dividendi di fonte estera si è arricchito negli ultimi anni di numerosi contributi giurisprudenziali e dottrinali, culminando in un cambio di rotta significativo rispetto alla prassi storicamente seguita dall’Amministrazione Finanziaria. Il punto di maggiore attrito è costituito dalla previsione dell’art. 165, c. 1 del Tuir, che vincola il riconoscimento del credito all’effettiva concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Una condizione che, di fatto, escludeva dalla fruizione del beneficio tutte le fattispecie in cui i dividendi erano assoggettati in Italia a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, modalità impositive che, com’è noto, impediscono il concorso del reddito nel computo dell’imponibile Irpef.

Tuttavia, questa impostazione è stata radicalmente messa in discussione dalla sentenza della Cassazione 1.09.2022, n. 25698 e, successivamente, dalla sentenza 16.04.2024 n. 10204. 

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