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26 Settembre 2025

Credito d’imposta estero senza dichiarazione: prevale la Convenzione

Il credito d’imposta estero ex art. 165 del Tuir spetta anche in caso di omissioni formali, se le imposte sono pagate e vi è Convenzione contro le doppie imposizioni. La Cassazione conferma la prevalenza del diritto pattizio sul vincolo interno.

Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, disciplinato dall’art. 165 del Tuir, rappresenta uno degli strumenti cardine per l’eliminazione della doppia imposizione giuridica in ambito internazionale, nel contesto di un sistema tributario, quale quello italiano, ispirato al principio della tassazione mondiale dei redditi. In particolare, questo meccanismo consente al contribuente fiscalmente residente in Italia di detrarre le imposte già assolte all’estero in via definitiva (nei limiti dell’imposta nazionale proporzionalmente riferibile) sui redditi prodotti fuori dal territorio italiano. La detrazione è ammessa a condizione che i redditi esteri concorrano alla formazione del reddito complessivo e che l’imposta estera sia stata effettivamente pagata.

Tuttavia, il comma 8 dello stesso articolo introduce un rigido vincolo formale, stabilendo che la detrazione non spetta in caso di omessa dichiarazione ovvero di omessa indicazione dei redditi esteri nella dichiarazione dei redditi presentata. In applicazione di questa disposizione, l’Amministrazione Finanziaria (si veda per tutte la circolare 5.03.2015, n. 9/E) esclude il riconoscimento del credito d’imposta anche in presenza di imposte estere regolarmente versate, qualora il relativo reddito non sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi entro i termini prescritti. Questa lettura è stata condivisa anche da una parte della giurisprudenza (Cass. 20.07.2021, n. 20666; Cass. 31.07.2023, n. 23190), secondo cui la dichiarazione tempestiva costituirebbe una condizione imprescindibile per l’esercizio del diritto.

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