Imposte dirette
01 Ottobre 2025
Il credito d’imposta sui redditi esteri, disciplinato dall’art. 165 del Tuir, presenta ancora anomalie che ne limitano l’efficacia. In particolare, il c. 10 introduce restrizioni che finiscono per generare doppia imposizione, in contrasto con la finalità originaria della norma.
I principi dell’art. 165 del Tuir alla base del riconoscimento dei crediti d’imposta sui redditi esteri hanno nel tempo recepito le prese di indirizzo interpretativo dell’Amministrazione Finanziaria, ma anziché legislativamente procedere verso un corredo normativo di autentica complessiva razionalizzazione della materia, la norma è incorsa in palesi contrasti disciplinari che ancora oggi compromettono il primario scopo che essa intende perseguire, ossia quello di evitate la doppia imposizione giuridica sui redditi transnazionali.
Nonostante il credito per le imposte estere sia stato in più occasioni oggetto di modifiche esso non ha mai raggiunto una piena linearità operativa rispondente a una delineazione strutturale di sistema, capace di perseguire la necessità di neutralizzare la doppia imposizione giuridica internazionale e, nel contempo, la doppia tassazione economica raccordata a speciali istituti del diritto nazionale come, ad esempio, è per il regime fiscale PEX.
Un raccordo critico deriva dall’intersezione disciplinare della disposizione recata dall’art. 165, c. 10 secondo cui: “Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente” con la portata normativa dell’art. 165, c. 1.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing