IVA

30 Marzo 2022

Credito Iva 2021, compensazione e rimborso

L’invio autonomo della LIPE del 4° trimestre 2021 entro il 28.02.2022 consente di inviare la dichiarazione Iva entro il 30.04.2022 (2.05, essendo il 30.04 un sabato).

Se dalla dichiarazione Iva dovesse emergere un credito, è possibile scegliere di utilizzarlo in diversi modi (anche cumulabili):

  • in detrazione nelle liquidazioni periodiche 2022 (compensazioni verticali – senza alcun limite);
  • in compensazione tramite F24 fino a 5.000 euro, con utilizzo libero già a partire dal 1.01.2022. Non è necessario presentare la dichiarazione Iva, né apporre alcun visto. Codice tributo 6099, anno 2021;
  • in compensazione tramite F24 oltre i 5.000 euro: occorre presentare la dichiarazione Iva e apporre il visto di conformità. L’utilizzo può avvenire soltanto trascorsi 10 giorni dall’invio della dichiarazione. Vi sono delle eccezioni alla necessità di apporre il visto, di seguito trattate;
  • rimborso entro i 30.000 euro: non è necessario apporre né visto, né garanzia; serve solo l’attestazione delle società e degli enti operativi (da flaggare in dichiarazione e conservare in caso di controlli);
  • rimborso oltre i 30.000 euro: è necessario apporre il visto o la garanzia; inoltre, serve l’attestazione delle società e degli enti operativi e l’attestazione del rispetto di alcuni requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Per l’utilizzo in compensazione per importi superiori a 5.000 euro è possibile fruire dell’esonero dall’apposizione del visto (da indicare attraverso l’apposito flag nel frontespizio) se il contribuente (soggetto ISA) ha ottenuto un punteggio ISA almeno pari a:

  • 8 per il 2020;
  • 8,5 quale media degli anni 2019 e 2020.

L’esonero consente di utilizzare liberamente il credito Iva fino a 50.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso, essa è operata nel quadro VX e precisamente al rigo VX4, ma implica l’avverarsi di alcune condizioni:

  • l’importo risultante dalla dichiarazione deve essere superiore a 2.582,28;
  • in caso di cessazione di attività, invece, il rimborso compete senza limiti di importo;
  • è possibile chiedere il rimborso soltanto se si rientra in una delle seguenti causali di rimborso da indicare nel quadro VX:
  1. cessazione dell’attività;
  2. aliquota media, ossia i soggetti che emettono fatture con aliquote Iva più basse rispetto alle aliquote Iva delle fatture d’acquisto. Il rimborso spetta solo se l’aliquota media dell’Iva acquisti/importazioni supera la media dell’IVA vendite, maggiorata del 10%;
  3. operazioni non imponibili, ossia cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni intra non imponibili (art. 41 D.L. 331/1993), operazioni non imponibili (art. 58 D.L. 331/1993), cessioni intra di beni estratti da deposito Iva UE o Extra UE. Tali operazioni (VE40 + VE50) devono essere di ammontare superiore al 25% del totale;
  4. acquisti/importazioni di beni ammortizzabili oppure di beni e servizi per studi e ricerche;
  5. prevalenza di operazioni non imponibili di cui agli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972. La prevalenza vale rispetto a tutte le operazioni effettuate e nelle non imponibili si devono considerare anche le operazioni di cui al punto 4 tranne quelle dei depositi Iva;
  6. per gli operatori non residenti con rappresentante fiscale italiano;
  7. esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli;
  8. rimborso della minore eccedenza detraibile. Se le dichiarazioni Iva sugli anni 2019-2020-2021 hanno chiuso con un credito (anche se inferiore a 2.582,28 euro), è possibile chiedere il rimborso del credito minore dei 3;
  9. coesistenza di più presupposti;
  10. rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile nella liquidazione Iva di gruppo;
  11. per i soggetti che dal 2022 sono forfettari (L. 190/2014);
  12. per i soggetti che dal 2022 partecipano a un Gruppo Iva ex art. 70-sexies.

L’erogazione del rimborso può avvenire secondo 2 procedure:

  • ordinaria, con erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dall’invio della dichiarazione Iva;
  • semplificata, con erogazione da parte dell’Agenzia di Riscossione entro 60 giorni dall’invio della dichiarazione Iva.

La comunicazione degli estremi del conto corrente bancario deve essere inviato tramite “modello B – Modello conto fiscale”, direttamente da parte dell’istituto di credito prescelto per l’accredito del rimborso, che compila il modulo e lo invia tramite PEC all’Agenzia di Riscossione (PEC per la Lombardia: lom.amministrazione.riscossione@pec.agenziariscossione.gov.it) oppure tramite raccomandata A.R. da inviare a: Agenzia delle Entrate – Riscossione – Riscossione e incassi diversi – Piazza Repubblica, angolo via Ravasi,1 – 21100 Varese.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits