Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
04 Aprile 2025
Il credito ricerca e sviluppo va indicato nella dichiarazione relativa all’anno di formazione e non in quello di utilizzo. In ogni caso, in ipotesi di omessa indicazione, è illegittima la contestazione di credito inesistente (Cass., ord. 29.03.2025, n. 8287).
Il caso posto all’attenzione dei giudici di legittimità riguarda l’atto di recupero relativo a un credito per ricerca e sviluppo, ritenuto presuntamente inesistente, in quanto non indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di utilizzo in compensazione, mentre era stato indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui le spese erano state sostenute. L’atto veniva notificato oltre il termine ordinario di accertamento e venivano irrogate sanzioni pari al 100% dell’imposta.
I primi due gradi di giudizio riconoscono le difese della società contribuente e annullano quindi l’atto di recupero. L’Amministrazione Finanziaria ricorre per Cassazione insistendo sul fatto che il credito doveva essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di utilizzo in compensazione.
I giudici di legittimità, con l’ordinanza 29.03.2025, n. 8287, nella propria motivazione richiamano innanzitutto quanto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34419/2023 e affermano che il presupposto costitutivo del credito d’imposta può mancare quando la fattispecie agevolativa “non è mai venuta a esistenza” in ragione della “connotazione fraudolenta della condotta”, oppure in casi in cui il contribuente ometta di presentare un’istanza o una dichiarazione richiesta dalla legge a pena di decadenza (come nel caso del credito d’imposta per attività di ricerca previsto dall’art. 14 D.M. 593/2000 che va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è concesso).