Accertamento, riscossione e contenzioso
23 Agosto 2025
La CGT di Milano (sentenza 17.07.2025, n. 3180) ribadisce il ruolo centrale della valutazione tecnica e applica il principio della “ragione più liquida”.
Con la sentenza 17.07.2025, n. 3180, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano ha annullato un atto di recupero del credito d’imposta per ricerca e sviluppo relativo al 2018, utilizzato in compensazione l’anno successivo da una società del settore delle costruzioni. Il giudice ha accolto il ricorso evidenziando un punto chiave: senza il parere tecnico preventivo del MIMIT (ex MISE) l’Agenzia delle Entrate non può disconoscere il credito R&S. Il Collegio ha richiamato il principio della “ragione più liquida” (Cass., Sez. U., n. 9936/2015, Cass., Sez. 5, ord. n. 363/2019), ritenendo fondata la doglianza della società circa il mancato coinvolgimento dell’organo tecnico. La questione, infatti, verteva su valutazioni altamente specialistiche relative alla riconducibilità delle attività svolte alle categorie di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”, connesse ad un progetto che prevedeva innovazioni come il recupero delle acque di produzione e delle ceneri volanti per la realizzazione di calcestruzzo speciale e la progettazione di pilastri prefabbricati con mensole di grandi dimensioni.
Si tratta di interventi che richiedono valutazioni ingegneristiche specialistiche, come confermato dalla perizia tecnica di parte, redatta da un dottore di ricerca in ingegneria delle costruzioni. L’Agenzia, pur contestando la spettanza del credito, ha formulato le proprie conclusioni senza coinvolgere il MISE, affidandosi a un giudizio tecnico di fatto estraneo alle proprie competenze tipiche. Il parere tecnico preventivo del MISE, infatti, rappresenta un presidio di imparzialità e ragionevolezza, utile sia a chiarire ex ante gli aspetti controversi sia a prevenire contenziosi dall’esito incerto, vista la complessità delle valutazioni in materia di R&S.
Tale impostazione è ribadita dai giudici di primo grado nella sentenza in commento: l’elevato grado di tecnicismo e la natura valutativa delle contestazioni richiedono l’intervento del MIMIT, in coerenza con quanto previsto dall’art. 8, c. 2 D.M. 27.05.2015, secondo cui: “Qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere”. Sebbene la norma qualifichi il parere come facoltativo, la Corte ha evidenziato che escluderne la richiesta in situazioni così tecniche equivale, di fatto, a una disapplicazione della disposizione stessa.
Per le imprese tale decisione ha una portata pratica rilevante, in quanto rafforza la possibilità di eccepire l’illegittimità di accertamenti fondati su valutazioni tecniche interne all’Agenzia; evidenzia come l’omesso coinvolgimento del MISE possa rappresentare un valido argomento difensivo e sottolinea l’importanza di perizie tecniche qualificate già nella fase di verifica, per orientare correttamente la valutazione amministrativa.
La sentenza si pone quindi nel solco di altre pronunce di merito favorevoli ai contribuenti, rafforzando l’orientamento secondo cui, in materia di crediti R&S, l’Agenzia delle Entrate non può sostituirsi agli organi tecnici e deve acquisire il parere preventivo del MIMIT quando la valutazione richiede competenze specialistiche.