Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
13 Maggio 2025
Con il modello Redditi 2025 fa il suo ingresso ufficiale nel sistema dichiarativo fiscale il credito d’imposta Transizione 5.0, previsto nell’ambito delle politiche di incentivazione agli investimenti sostenibili e digitali delle imprese.
Il credito d’imposta Transizione 5.0 (disciplinato dall’art. 38 D.L. 2.03.2024 n. 19 e attuato con il D.M. 24.07.2024) si inserisce nel più ampio progetto nazionale di transizione ecologica e trasformazione digitale del tessuto produttivo, ponendosi come naturale evoluzione del precedente credito “Transizione 4.0”. Rispetto a quest’ultimo, l’incentivo include, come condizione necessaria per la fruizione del beneficio, la riduzione certificata dei consumi energetici a seguito dell’investimento.
Secondo quanto previsto dal D.L. 19/2024, il beneficio fiscale è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che, tra il 1.01.2024 e il 31.12.2025, realizzano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, classificabili come beni 4.0, destinati a strutture produttive localizzate in Italia. Con l’introduzione dell’art. 13, c. 1- quinquies D.L. 202/2024 (c.d. “Milleproroghe”), l’agevolazione è stata estesa agli investimenti avviati anche prima della formale richiesta di accesso al credito (purché sostenuti dal 1.01.2024).
Per accedere all’incentivo, gli investimenti devono far parte di un progetto di innovazione che, attraverso l’introduzione di tecnologie avanzate, consente un miglioramento delle prestazioni energetiche dei processi produttivi. È fondamentale che questo miglioramento sia misurabile e certificato. I risparmi devono essere attestati da una perizia asseverata, redatta da un professionista abilitato, da allegare alla documentazione inviata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Un elemento di particolare importanza riguarda il termine entro cui deve avvenire l’interconnessione dei beni, fissato al 28.02.2026. Il completamento dell’interconnessione non influisce sulla chiusura del progetto, ma deve essere certificato tramite perizia asseverata, da allegare alla comunicazione di completamento dell’investimento (FAQ GSE-MIMIT 24.02.2025, par. 2.12).
A livello operativo, il credito può essere fruito esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello F24 e indicando il codice tributo “7T6”. In particolare:
– la possibilità di utilizzo decorre dal 5° giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dell’elenco delle imprese beneficiarie da parte del GSE, e comunque non prima di 10 giorni dalla comunicazione formale all’impresa dell’ammontare spettante. L’utilizzo deve essere effettuato entro il 31.12.2025;
– in ogni caso, l’eventuale eccedenza non utilizzata entro tale termine non è persa, ma può essere riportata in avanti e utilizzata in 5 quote annuali di pari importo, senza applicazione dei seguenti limiti, che sono generalmente previsti per i crediti da quadro RU:
– limite annuo di 250.000 euro per i crediti indicati nel quadro RU (art. 1, c. 53 L. 244/2007);
– limite annuo complessivo di 2 milioni di euro per ciascun contribuente (art. 34 L. 388/2000);
– preclusione alla compensazione in caso di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro (art. 31 D.L. 78/2010).
Nel modello Redditi 2025, il credito deve essere indicato esclusivamente nel quadro RU, sezione I. Nello specifico, i righi interessati sono i seguenti: RU2, RU5 colonna 3 (credito maturato); RU6 (eventuali variazioni); RU8, RU9 colonna 3 (credito utilizzato); RU10 (eventuale eccedenza); RU12 (riporto anni successivi).
In particolare, in corrispondenza del rigo RU5 colonna 3 è necessario indicare il credito maturato nel periodo d’imposta 2024, così come comunicato al beneficiario dal GSE ai sensi dell’art. 12, c. 7, del decreto attuativo. A differenza di altri crediti (come quello 4.0), non è richiesta la compilazione di righi specifici per i costi sostenuti, in quanto la documentazione tecnica è già integralmente valutata in fase di domanda e validazione da parte del GSE.
Un elemento distintivo rispetto ad altri crediti d’imposta è l’esclusione del credito Transizione 5.0 dalla qualificazione di “aiuto di Stato”. Questa esclusione, confermata dalle FAQ ministeriali (FAQ GSE-MIMIT 24.02.2024, paragrafo 8.2), rende non necessaria la compilazione del quadro RS, e in particolare del rigo RS401, normalmente previsto per la trasparenza degli aiuti.
Infine, si ricorda che il credito in esame non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi né all’imponibile Irap. Pertanto, non è necessario operare variazioni in diminuzione nei quadri di determinazione del reddito d’impresa.