Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
10 Luglio 2025
L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 183/2025) ha confermato che, ai fini del credito ZES, la componente immobiliare è agevolabile solo fino al 50% del valore dei beni mobili. Ok al beneficio se si rispetta il limite proporzionale per ogni progetto.
Con la risposta all’interpello 8.07.2025 n. 183, l’Agenzia delle Entrate ha fornito rilevanti chiarimenti in merito all’interpretazione della disciplina del credito d’imposta ZES Unica (ex art. 16 D.L. 19.09.2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13.11.2023, n. 162, come modificato dall’art. 1, c. 485 L. 30.12.2024, n. 207). In particolare, la questione analizzata ha riguardato la corretta applicazione del limite del 50% imposto alla componente immobiliare dell’investimento agevolabile (ex art. 16, c. 2 D.L. 124/2023 e art. 3, c. 5 D.M. 17.05.2024).
Nel caso analizzato veniva prospettata l’intenzione di realizzare un progetto di investimento comprendente l’acquisto di nuovi beni strumentali (macchinari e attrezzature) per un valore di 270.000 euro, nonché l’acquisto di un immobile strumentale (comprensivo dell’unità già locata e di una nuova porzione) per un costo complessivo pari a 600.000 euro.
In questo contesto è stato chiesto di chiarire la possibilità di considerare agevolabile una quota dell’investimento immobiliare eccedente il limite del 50% del valore complessivo del progetto, basandosi sulla coesistenza di investimenti in beni mobili agevolabili.