Altre imposte indirette e altri tributi
29 Marzo 2025
Il D.Lgs. 18.09.2024, n. 139 e il D.Lgs. 14.06.2024, n. 87 hanno modificato la disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi minori. Si sintetizzano le novità in tema di cessione di azienda.
L’art. 2, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 139/2024 ha riformulato il c. 4 dell’art. 23 del Dpr 131/1986 (TUR), prevedendo che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa «si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1».
Al riguardo, lo scopo della riforma è stabilire espressamente le condizioni in presenza delle quali, nei casi di cessione di un’azienda o di un ramo aziendale, sono applicabili, separatamente, le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti che lo compongono, in luogo di un’aliquota unica (ossia quella più elevata tra le diverse aliquote previste per i singoli beni e diritti inclusi nel compendio aziendale).
La sostanziale vigenza del principio che ammette, al ricorrere di particolari condizioni, la tassazione con separate aliquote delle singole componenti del complesso aziendale era già stata desunta in via interpretativa, sia in forza dell’estensione alla specifica fattispecie in esame dei criteri di cui all’art. 23, c. 1 TUR sia in ragione della precedente formulazione del c. 4 del citato art. 23. La novella in commento mira, dunque, a recepire, sul piano normativo, il predetto principio, confermando che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, purché, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo. Inoltre, se la cessione per la quale sia prevista la suddetta ripartizione del corrispettivo ha per oggetto anche crediti aziendali, la rispettiva quota parte del prezzo agli stessi imputabile è soggetta all’aliquota stabilita per le cessioni di crediti.
Per quanto concerne la valorizzazione delle passività, ancora il c. 4 dell’art. 23 più volte citato conferma che, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, l’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili si effettua in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento delle suddette passività con i singoli elementi dell’attivo aziendale.
La novità normativa attribuisce all’Ufficio il controllo della congruità della ripartizione del corrispettivo. Infine, si stabilisce che, in assenza di una esplicita ripartizione del corrispettivo, si applica il criterio alternativo previsto dall’art. 23, c. 1: ne deriva che il trasferimento dell’intero complesso aziendale o del singolo ramo di azienda deve essere assoggettato all’imposta di registro, calcolata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.