Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
19 Maggio 2025
Modalità, limiti e prospettive applicative del cumulo tra gli incentivi fiscali e finanziari nel rispetto della normativa comunitaria.
Il tema della cumulabilità tra le agevolazioni fiscali e finanziarie rappresenta, nella prassi professionale, uno degli aspetti più complessi, e talvolta trascurati, dell’architettura degli incentivi alle imprese. Vale la pena, quindi, esaminare con attenzione il caso specifico della possibile combinazione tra il credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno e la misura Nuova Sabatini 2025, ambito in cui convergono disposizioni nazionali e vincoli derivanti dalla disciplina europea degli aiuti di Stato.
L’agevolazione ZES Unica prevede che il credito d’imposta possa essere cumulato con altri incentivi fiscali e finanziari, ma nel rispetto di parametri ben definiti. Per quanto concerne la Nuova Sabatini, disciplinata dall’art. 2 D.L. 69/2013 e successive modificazioni, le disposizioni attuative contenute nel recente D.M. 17.05.2024 prevedono espressamente, all’art. 7, c. 7, la possibilità di cumulo “nei limiti delle spese effettivamente sostenute” con altre misure che non configurino aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.
Un aspetto spesso sottovalutato nella gestione delle agevolazioni riguarda la corretta classificazione delle misure nel contesto della disciplina europea. Il regime di esenzione, che caratterizza sia il credito d’imposta ZES Unica che la Nuova Sabatini, trova il suo fondamento nel Regolamento (UE) n. 651/2014.