Diritto privato, commerciale e amministrativo

07 Giugno 2025

Custode giudiziario: indennità spettante per custodia beni sequestrati

In mancanza di tabelle ufficiali da applicarsi per la determinazione dell’indennità di custodia su determinati beni, il giudice non può riportarsi a un criterio di equità, ma deve riferirsi agli usi praticati, la cui prova spetta al custode.

Il D.M. 265/2006, che prevede le indennità spettanti al custode dei beni sottoposti a sequestro, non contiene una regolamentazione della tariffa per tutti i beni, ma soltanto per i veicoli a motore e per i natanti (nei cui confronti vengono più frequentemente disposti i sequestri), rinviando agli usi locali per tutti gli altri beni, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 5 D.M. 265/2006 e dagli artt. 58 e 59 D.P.R. 115/2002.

È onere del custode indicare al giudice le tabelle seguite dagli usi locali o normalmente praticate nel territorio; il giudice, infatti, se ha l’obbligo di conoscere la legge, non ha analogo onere per quanto concerne gli usi commerciali, sicché ove il giudice non ne sia a conoscenza, devono essere provati (anche per quanto riguarda l’elemento della opinio iuris ac necessistatis) dalla parte che li allega.

Nell’applicazione dell’art. 58 D.P.R. 115/2002 nulla vieta che possa attribuirsi valore anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che enti statali o locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits