Diritto privato, commerciale e amministrativo

21 Luglio 2025

Danni provocati dal morso di un cane randagio: chi risarcisce?

La persona danneggiata da un cane randagio, che agisce per il risarcimento, deve provare la colpa della Pubblica Amministrazione, che presuppone la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo.

La Cassazione civile, sez. III, con sentenza 23.06.2025, n. 16788, argomenta sull’importante questione relativa al soggetto responsabile in caso di morso di un cane randagio e ai limiti della responsabilità civile. La Suprema Corte premette che, rispetto ai cani randagi, i compiti della Pubblica Amministrazione sono essenzialmente di prevenzione e di tutela della popolazione dagli animali.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull’ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi. A differenza di quanto si ritiene solitamente, pertanto, non è responsabile sempre il Comune. Infatti, molte Regioni stabiliscono che le amministrazioni comunali sono prive di legittimazione passiva in merito alla pretesa risarcitoria per i danni causati dai cani randagi, in quanto i Comuni devono limitarsi alla gestione dei canili al fine della mera accoglienza dei cani randagi recuperati, mentre al relativo “ricovero”, che presuppone l’attività di recupero e cattura, sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende Sanitarie.

Sulla responsabilità delle Aziende Sanitarie, poi, le stesse possono essere chiamate a rispondere dei danni causati da cani randagi a titolo responsabilità extracontrattuale.

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