Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Settembre 2025
L’art. 97 D.Lgs. 81/2008 impone la formazione obbligatoria ai datori di lavoro delle imprese affidatarie nei cantieri. Novità contenute nell’Accordo Stato Regioni 2025 delineano moduli specifici, scadenze e responsabilità operative.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17.04.2025 ha riacceso l’attenzione sul tema della formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, occorre distinguere con precisione tra i diversi regimi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008, in particolare tra l’obbligo formativo ex art. 37 e quello ex art. 97. Quest’ultimo riguarda specificamente i datori di lavoro delle imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili ed è caratterizzato da autonomia normativa, contenuti specialistici e applicabilità immediata.
Natura giuridica autonoma dell’art. 97 – A differenza dell’art. 37, che demanda alla Conferenza Stato-Regioni la definizione di contenuti e modalità formative, l’art. 97 non contiene alcun rinvio a fonti secondarie. L’obbligo di formazione previsto per datori, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie è già pienamente vigente e direttamente applicabile.
L’art. 97, c. 3-ter stabilisce che tali soggetti “devono essere in possesso di adeguata formazione”, riferita al coordinamento e alla verifica delle condizioni di sicurezza in cantiere. Non si tratta di un obbligo eventuale o subordinato, bensì di un requisito strutturale per l’esercizio stesso delle funzioni attribuite al datore di lavoro affidatario.