Diritto privato, commerciale e amministrativo
03 Aprile 2025
La Corte di Cassazione, Sez. V Civ., con l’ordinanza n. 7177/2025, ha stabilito che l’ipoteca esattoriale su beni appartenenti a un fondo patrimoniale è legittima se il debito è stato contratto per necessità familiari, anche se originato da un’attività lavorativa o imprenditoriale.
L’ordinanza della Cassazione n. 7177/2025 ha chiarito che l’apposizione di un’ipoteca esattoriale su beni appartenenti a un fondo patrimoniale è consentita, a condizione che il debito sia stato contratto per far fronte a necessità familiari. Tale circostanza non può essere esclusa automaticamente solo perché il debito è riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente.
La decisione in esame ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, che aveva accolto l’appello di una contribuente contro il rigetto, in primo grado, del suo ricorso per l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 su immobili inseriti in un fondo patrimoniale costituito ai sensi dell’art. 167 c.c.
Secondo i giudici di legittimità, la decisione impugnata non ha adeguatamente motivato le ragioni per cui i debiti oggetto dell’iscrizione ipotecaria non fossero stati contratti per il soddisfacimento delle esigenze familiari della ricorrente.