Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
07 Maggio 2025
La mancata compilazione del quadro "F" della CILA-S determina la decadenza dal superbonus. Si può comunque accedere ai bonus edilizi ordinari per gli stessi interventi, con recupero tramite ravvedimento operoso del credito indebitamente fruito (interpello Ag. Entrate 29.04.2025 n. 122).
Nel caso esaminato, nel corso del biennio 2021-2022, un contribuente (proprietario esclusivo di un edificio composto da più unità residenziali già sanato dal punto visita urbanistico prima dell’inizio dei lavori) effettuava una serie di interventi di riqualificazione energetica (posa del cappotto termico, sostituzione serramenti e impianti di climatizzazione, installazione di collettori solari, impianto fotovoltaico e sistema di accumulo).
In particolare:
– gli interventi venivano regolarmente asseverati e autorizzati mediante CILA e CILA-S presentate il 17.11.2021;
– successivamente, il credito fiscale maturato veniva ceduto ad un primario istituto bancario.
In questo contesto, a seguito della mancata compilazione della sezione “F” della CILA-S, dedicata alle attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile, in sede d’interpello veniva chiesto di chiarire:
– la natura (formale ovvero sostanziale) del vizio costituito dalla mancata compilazione della sezione “F”;