Accertamento, riscossione e contenzioso
28 Ottobre 2025
Il decreto ingiuntivo sul pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo e ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, se non opposto dai soci stessi, fa venir meno il beneficio di escussione, essendo la fonte il titolo giudiziario.
Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 13.10.2025 n. 27367) ha analizzato un interessante caso di responsabilità solidale degli amministratori di società di persone.
Un creditore aveva richiesto l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una società in nome collettivo e in via solidale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il decreto era stato opposto dalla sola società di persone che aveva eccepito la prescrizione del credito e la sua infondatezza.
In mancanza di opposizione da parte dei soci ingiunti, facendo leva sul passaggio in giudicato del decreto nei loro confronti, il creditore aveva agito in via esecutiva nei loro confronti.
Gli esecutati si erano conseguentemente opposti all’esecuzione, stante la loro mera qualità di soci ed il carattere sussidiario della responsabilità loro ascrivibile ex art. 2291 e 2304 c.c., e per l’omessa preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2304 c.c.
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