Amministrazione e bilancio
17 Luglio 2025
Pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze il decreto 27.06.2025 sulle novità introdotte nei principi contabili OIC 34, OIC 16 e OIC 31.
Il D.M. Economia 27.06.2025 ha emanato una serie di disposizioni di coordinamento ai fini della determinazione della base imponibile dell’Ires e dell’Irap, per i soggetti diversi dalle micro-imprese che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, in relazione alle modifiche apportate ai principi contabili OIC 16, OIC 31 e OIC 34.
Si tratta di modifiche già in vigore per i bilanci dell’esercizio 2024 (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), contenenti indicazioni apprezzabili, ma tardive, visto che nella maggior parte dei casi tali bilanci risultano già chiusi, approvati e depositati. In estrema sintesi, gli artt. 2, 3 e 4 si occupano delle novità riguardanti il principio OIC 34, l’art. 5 si limita a stabilire che le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 sono applicabili anche nella determinazione del valore della produzione ai fini Irap, mentre l’art. 6 si occupa dei principi OIC 16 e OIC 31, relativamente ai costi di smantellamento e rimozione dei cespiti.
Venendo all’esame delle novità in OIC 34, il decreto precisa che i costi per l’ottenimento del contratto di vendita, iscritti nelle immobilizzazioni immateriali, sono deducibili ai sensi dell’art. 108, c. 1 del Tuir, nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio.