Agricoltura ed economia verde
08 Luglio 2025
Con l’Interpello n. 909–357/2025, Agenzia Entrate ha ribadito che il coltivatore diretto può portare in deduzione, in dichiarazione dei redditi, i contributi previdenziali obbligatori versati per i familiari fiscalmente a carico, a condizione che siano rispettati specifici requisiti.
L’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sulla possibilità, per il coltivatore diretto, di dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali obbligatori versati per i familiari fiscalmente a carico.
In merito, l’Amministrazione ha ribadito che non sussistono situazioni di incertezza normativa, in quanto la questione è già stata oggetto di chiarimenti in passato. In particolare, è stato confermato che i contributi agricoli unificati, versati obbligatoriamente all’Inps (ex gestione SCAU) per i familiari coadiuvanti a carico, sono deducibili.
In particolare, nella circolare 12.06.2002, n. 50/E, risposta 3.4 intitolata “Deducibilità di contributi previdenziali obbligatori e facoltativi versati per persone fiscalmente a carico” l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il c. 2 dell’art. 10 del Tuir consente di dedurre le somme versate a favore di forme previdenziali per le persone indicate nell’art. 433 c.c., purché siano fiscalmente a carico.
Tale disposizione si riferisce ai contributi menzionati nell’art. 10, c. 1, lett. e) del Tuir, comprendendo sia quelli obbligatori previsti per legge sia quelli volontari versati alla propria gestione pensionistica, inclusi i contributi per la ricongiunzione dei periodi assicurativi.