Imposte dirette
28 Giugno 2025
Il consolidamento normativo dell'istituto agevolativo e le implicazioni nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024.
La disciplina tributaria applicabile ai distributori di carburante ha raggiunto una stabilità normativa significativa con l’introduzione dell’art. 34 L. 12.11.2011, n. 183. Questa disposizione ha posto termine al regime delle continue proroghe annuali che aveva caratterizzato il settore dal 1998, stabilendo a regime una deduzione forfetaria pensata per compensare l’impatto delle accise sulla determinazione del reddito d’impresa di questi operatori economici. Il legislatore ha voluto riconoscere, attraverso questo strumento, la particolare posizione dei gestori degli impianti di distribuzione che, pur non rivestendo formalmente la qualifica di sostituti d’imposta, svolgono de facto una funzione di riscossione per conto dell’Erario.
La misura si configura tecnicamente come una deduzione forfetaria dal reddito di impresa, calcolata applicando percentuali decrescenti su scaglioni progressivi. Il meccanismo di calcolo ha subito una modifica sostanziale nel 2013, quando il D.L. 69/2013 ha sostituito il parametro originario dei “ricavi” con quello del “volume d’affari”, allineando la disciplina alle definizioni contenute nel D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Per volume d’affari si intende in questo caso l’ammontare complessivo dei ricavi derivanti da cessioni dirette di carburante, escludendo i compensi per servizi di gestione di impianti di proprietà di terzi.