Accertamento, riscossione e contenzioso

02 Aprile 2024

Definizione agevolata sempre applicabile alle liti pendenti

Applicabile a tutte le cause pendenti la definizione agevolata prevista dalla L. 22.12.2022. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza 21.03.2024, n. 7714.

Il caso in esame trae origine dall’emissione di un avviso di accertamento del maggior reddito d’impresa per il periodo d ‘imposta 2011 da parte dell’Amministrazione Finanziaria nei confronti di un contribuente a seguito di una verifica sulle movimentazioni effettuate sul conto corrente del medesimo contribuente.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso di quest’ultimo, la cui tesi difensiva veniva ritenuta fondata anche da parte dei giudici della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che rigettavano l’appello promosso dall’amministrazione. A seguito di un ulteriore impulso processuale sempre su istanza della parte pubblica il procedimento giungeva all’esame dei giudici della Corte di Cassazione che lo decidono con il provvedimento qui in commento.

La questione viene risolta dalla Corte con un esame delle disposizioni vigenti e in particolare dell’art. 1, c. 186 L. 22.12.2022, che testualmente dispone: “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio comprese quelle innanzi alla Corte di cassazione anche a seguito di rinvio alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere definite alla domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o che vi è subentrato o ne ha la legittimazione con il pagamento di un importo pari al valore della controversia”.

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