Diritto privato, commerciale e amministrativo
09 Agosto 2025
Nel giudizio abbreviato in caso di contestazione di delitti e contravvenzioni, la diminuzione per il rito sulla pena irrogata dovrà tener conto delle diverse tipologie di reato.
L’art. 442 c.p.p., a seguito della modifica apportata dall’art. 1, c. 44 L. 103/2017, prevede in caso di scelta del rito abbreviato una riduzione dell’eventuale pena irrogata che varia a seconda che si proceda per una contravvenzione (che prevede la pena dell’arresto e dell’ammenda), ovvero per un delitto (che prevede la pena della reclusione e della multa). Nel primo caso la diminuente sarà determinata fino alla metà della pena irrogata e nel secondo caso la riduzione sarà prevista fino alla misura di 1/3.
Il giudizio abbreviato si configura come una procedura semplificata a definizione anticipata, subordinata all’opzione negoziale del rito da parte dell’imputato, che accettando di essere giudicato sulla base delle indagini raccolte dal pubblico ministero, senza andare a dibattimento e con un eventuale ulteriore breve istruttoria, ha diritto a una riduzione al trattamento sanzionatorio, come sopra specificato (oltre a un eventuale ulteriore diminuzione in sede esecutiva fino a un quarto in caso di non impugnazione).
Il beneficio concesso presenta sia una matrice processuale, non legata al disvalore della condotta, consistendo in una riduzione fissa e automatica per effetto della scelta del rito, sia una matrice sostanziale che ne permette l’eventuale retroattività in caso di modifica favorevole all’imputato (come nel caso della novella del 2017).