Società e contratti
11 Ottobre 2025
L’art. 2086 c.c., come novellato dal Codice della crisi, stabilisce espressamente che l'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.
Occorre preliminarmente evidenziare come l’art. 2409 c.c., nel disciplinare i requisiti necessari al fine di ottenere l’adozione dei richiesti provvedimenti di controllo da parte dell’Autorità Giudiziaria, richiede la sussistenza dei seguenti presupposti:
1) il fondato sospetto relativo alla commissione di condotte pregiudizievoli. È necessario che il ricorrente enunci puntuali allegazioni in ordine alle condotte contestate e individui elementi concreti volti a supportare le denuncia, i quali, ancorché di carattere indiziario, devono assumere una significativa rilevanza;
2) la gravità delle irregolarità contestate. Si deve trattare di condotte serie, tali da concretizzarsi in inadempimenti gravi ai doveri spettanti all’amministratore in base alla legge o allo statuto, e che non possono tradursi in scelte gestionali discrezionali non condivisibili. Le gravi irregolarità devono inoltre riguardare la complessa gestione della società, non assumendo rilievo l’illegittimità di singoli atti, autonomamente impugnabili, posto che, in caso contrario difetterebbe il requisito della residualità del procedimento ex art. 2409 c.c. Le gravi irregolarità, secondo la giurisprudenza prevalente, devono riguardare la violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell’attività sociale (ex multis, Trib. Napoli 17.06.2021);
3) l’idoneità delle condotte a recare un pregiudizio alla società. La portata dei provvedimenti richiesti all’autorità giudiziaria, quali l’ispezione o la nomina di un commissario giudiziale, deputati a consentire un’ingerenza esterna sulla vita della società, portano a interpretare la disposizione in esame nel senso di richiedere che il pericolo di pregiudizio sia attuale e concreto;
4) l’attualità delle irregolarità. Non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all’intervento dell’autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l’ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all’art. 2409, c. 3 c.c.
Secondo l’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di merito, il procedimento ex art. 2409 c.c. non è quindi diretto all’accertamento delle responsabilità in funzione risarcitoria (diversamente, ad esempio, dalle norme in materia di azione di responsabilità) o in funzione della irrogazione di sanzioni, avendo invece esso funzione “rimediale” volta al ripristino del corretto funzionamento della società e quindi di consentire all’Autorità Giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione.
La discrezionalità dell’amministratore, che pure è ampia nell’ambito delle scelte gestionali volte a imprimere a una data impresa una data struttura organizzativa, trova dunque un limite nella necessità di dotare la società di assetti organizzativi e contabili che siano funzionali a consentire all’imprenditore di constatare i segnali rivelatori di uno stato di crisi o pre-crisi, e un ulteriore importante limite nell’obbligo di attivarsi per l’adozione di uno strumento regolatore della crisi, ove ne ricorrano i presupposti.
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