ETS ed Enti non commerciali
30 Giugno 2025
L’entrata in vigore di alcuni articoli del Codice del Terzo settore potrebbe avere conseguenze anche sul comportamento tributario di alcuni soggetti che decidono di non iscriversi al Runts.
Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, tipicamente le contrade dei palii d’Italia, ma non solo, beneficiano, ai fini delle imposte dirette, dei benefici fiscali di cui all’art. 1, cc. 185, 186 e 187 L. 27.12.2006, n. 296.
Si tratta in sostanza di una norma agevolativa spesso chiamata “salva contrade” che prevede l’equiparazione dei soggetti sopra citati, se iscritti ogni anno a un elenco tenuto dal MEF, ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’art. 74, c. 1 del Tuir. È inoltre previsto che i soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. 600/1973. Ma l’agevolazione più importante è che le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti sopra citati hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
È bene ribadire che l’agevolazione sopra citata ha effetto soltanto ai fini delle imposte sui redditi. Per le attività commerciali, vale a dire sponsorizzazioni, somministrazione di alimenti e bevande, ecc., ai fini Iva, questi enti applicano ancora oggi il regime agevolato di cui alla L. 398/1991.