Agricoltura ed economia verde

03 Luglio 2025

Detassazione dei redditi fondiari nelle società agricole

L’Agenzia delle Entrate (Faq del 24.06.2025) ha fornito un chiarimento importante in materia di esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari nelle società semplici agricole, in presenza di soci con qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP).

L’Amministrazione Finanziaria, con la pubblicazione della Faq del 24.06.2025, ha fornito un chiarimento importante in materia di esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari nelle società semplici agricole, in presenza di soci con qualifica di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP). Questa precisazione arriva in un contesto applicativo complesso, dove la presenza di soci con qualifiche miste (alcuni IAP/CD e altri no) aveva sollevato numerosi dubbi interpretativi e operativi nella compilazione dei modelli dichiarativi.

Le recenti disposizioni fiscali prevedono un’esenzione parziale o totale dall’imposizione Irpef sui redditi fondiari (dominicale e agrario) in capo a soggetti iscritti alla previdenza agricola. In particolare: esenzione totale fino a 10.000 euro di reddito fondiario annuo; esenzione al 50% per la fascia tra 10.001 e 15.000 euro; imponibilità integrale oltre tale soglia.

Il problema emergeva quando tali redditi erano prodotti da società semplici agricole in cui solo alcuni soci godevano dei requisiti previdenziali richiesti. In tali casi, non era chiaro come trattare fiscalmente i redditi fondiari della società e come ripartirli ai fini dell’Irpef.

La Faq del 24.06.2025 chiarisce che:

– le soglie di esenzione si applicano anche alle quote di reddito fondiario imputate ai soci IAP/CD di società semplici agricole;

– la società, nel modello Redditi SP, può barrare la casella “IAP” nel quadro RA anche se solo uno dei soci possiede i requisiti richiesti;

 il reddito complessivo della società va comunque determinato applicando le normali rivalutazioni catastali (+80% per il dominicale, +70% per l’agrario, più l’incremento del 30%);

– le quote di reddito fondiario spettanti ai soci qualificati vanno considerate esenti, nei limiti previsti dalla norma, mentre la parte restante resta pienamente imponibile per i soci non IAP/CD.

Immaginiamo una società semplice agricola con 2 soci al 50%, il reddito fondiario complessivo, dopo le rivalutazioni, è di 12.000 euro e il socio A è un coltivatore diretto, il socio B no. In base ai chiarimenti:

– il socio A potrà escludere dal proprio reddito imponibile Irpef la sua quota (6.000 euro) in virtù dell’esenzione;

– il socio B dovrà assoggettare a tassazione la sua quota (6.000 euro), comprensiva delle rivalutazioni previste;

– la società compilerà il quadro RO, indicando la quota di reddito effettivamente imponibile attribuibile ai singoli soci e segnalando correttamente il “maggior reddito” derivante dall’eventuale applicazione del +30% per i soci non qualificati.

Questa interpretazione ufficiale consente alle società semplici agricole con compagine “mista” di applicare correttamente le agevolazioni Irpef per i soci IAP/CD, evitare contestazioni in fase di controllo fiscale e compilare con maggiore precisione i modelli Redditi SP e PF.

Inoltre, si tratta di un chiarimento particolarmente utile in vista della scadenza dichiarativa 2025, consentendo di orientarsi tra regole tecniche e agevolazioni fiscali non sempre intuitive.

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