Imposte dirette
19 Settembre 2025
La detrazione per figli tra 21 e 30 anni non esclude, al compimento del 30° anno, la possibilità di considerarli fiscalmente a carico. Analisi tecnica della risposta all’interpello n. 243/2025 e degli obblighi per il sostituto d’imposta.
Figli a carico e limiti d’età: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2025 – La legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche significative all’art. 12 del Tuir, ridefinendo l’ambito soggettivo di applicazione delle detrazioni per figli a carico. In particolare, viene fissato un limite anagrafico oltre il quale il beneficio non è più riconosciuto, salvo in presenza di disabilità. Questo nuovo assetto ha generato numerosi dubbi operativi per i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, e per i consulenti del lavoro incaricati della corretta applicazione in busta paga.
Il nodo centrale riguarda la possibilità di continuare a considerare fiscalmente a carico un figlio che abbia compiuto 30 anni, ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nel suo interesse. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 243/2025, ha fornito chiarimenti puntuali che sciolgono le principali incertezze interpretative.
Detrazione per figli tra 21 e 30 anni: nuova formulazione dell’art. 12 – Il testo novellato dell’art. 12, c. 1, lett. c) del Tuir prevede che la detrazione di 950 euro per ciascun figlio spetti esclusivamente per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata, anche oltre tale soglia. Si tratta, quindi, di una restrizione rispetto al regime previgente, che riconosceva il beneficio a tutti i figli di età superiore a 21 anni senza ulteriori limiti anagrafici.
Conseguentemente, il sostituto d’imposta deve cessare l’applicazione del beneficio a decorrere dalla mensilità in cui il figlio compie 30 anni, salvo che lo stesso presenti una disabilità ai sensi della L. 104/1992.
Distinzione del concetto di familiare fiscalmente a carico – Il chiarimento più rilevante fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda la distinzione concettuale tra “figlio per il quale spetta la detrazione ex art. 12” e “figlio fiscalmente a carico”. Il fatto che il figlio abbia superato il 30° anno di età non comporta, in sé, la perdita dello status di familiare a carico.
Infatti, resta pienamente applicabile l’art. 12, c. 2 del Tuir, secondo cui sono considerati a carico i familiari con reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni. Il superamento del limite d’età previsto per le detrazioni non incide sulla possibilità di indicare il figlio come a carico nella Certificazione Unica, né preclude il diritto a deduzioni e detrazioni per spese sostenute nel suo interesse, purché siano rispettati i limiti reddituali previsti.
Conseguenze operative per il sostituto d’imposta – In sede di elaborazione delle buste paga, il datore di lavoro deve interrompere l’erogazione della detrazione mensile a decorrere dal mese successivo a quello in cui il figlio compie 30 anni. Tuttavia, dovrà continuare a indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica, qualora il dipendente dichiari che il figlio rientra nei limiti reddituali per essere considerato fiscalmente a carico.
Tale adempimento è essenziale per consentire, in sede di dichiarazione dei redditi, la fruizione di detrazioni e deduzioni per spese sanitarie, scolastiche, universitarie o per interessi passivi, sostenute nell’interesse del figlio, come previsto dall’art. 15 del Tuir.
Coordinamento normativo e continuità della ratio fiscale – Il quadro interpretativo è stato confermato anche dalla circolare n. 4/E/2025, che ribadisce la validità del principio già espresso nella precedente circolare n. 4/E/2022: la perdita della detrazione mensile non determina automaticamente la perdita dello status di familiare a carico ai fini fiscali.
Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per spese sostenute, i figli per i quali non spetta più la detrazione mensile sono comunque equiparati a quelli per cui tale detrazione è prevista, purché in possesso dei requisiti reddituali. In questo senso, il legislatore ha introdotto una clausola di salvaguardia che mantiene coerenza sistemica tra le diverse norme tributarie, evitando ingiustificate penalizzazioni per le famiglie.
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