Imposte dirette

23 Ottobre 2025

Detrazioni Irpef: nuova riduzione per redditi oltre 200.000 euro

La bozza della legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo taglio fisso di 440 euro su alcune detrazioni Irpef per i contribuenti ad alto reddito: l’analisi di insieme del quadro normativo, che si fa sempre più complesso.

Il già articolato sistema delle detrazioni Irpef è destinato a un’ulteriore evoluzione restrittiva, secondo quanto delineato nella bozza della legge di Bilancio 2026. L’art. 2, c. 2 del testo provvisorio propone l’introduzione del nuovo comma 5-bis all’interno dell’art. 16-ter del Tuir. Questa disposizione stabilisce che, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’ammontare della detrazione lorda complessivamente spettante, calcolata applicando le regole ordinarie e le limitazioni preesistenti, sia diminuito di un importo fisso pari a 440 euro.

Il taglio colpisce selettivamente alcune categorie di oneri detraibili, agendo come decurtazione finale dell’importo delle detrazioni spettanti, come risultanti dopo l’applicazione delle altre norme già vigenti. Sono interessate le spese la cui detraibilità è fissata al 19%, con l’importante esclusione delle spese sanitarie di cui all’art. 15, c. 1, lett. c) del Tuir; le erogazioni liberali ai partiti politici (art. 11 D.L. 149/2013) e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo (ex art. 119, c. 4 D.L. 34/2020).

Per comprendere la portata della novità, è essenziale richiamare il quadro normativo attualmente vigente. Dal 1.01.2025 sono operativi 2 meccanismi di limitazione.

L’art. 16-ter del Tuir che si applica ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, che non riduce la detrazione in sé, ma impone un plafond massimo alla spesa complessiva ammessa in detrazione. Tale limite si calcola moltiplicando un “importo base” per un coefficiente legato al numero di figli fiscalmente a carico, pari a 14.000 euro per redditi tra 75.001 e 100.000 euro e a 8.000 euro per redditi superiori a 100.000 euro. A questo importo base si applica un coefficiente pari a 0,50 in assenza di figli a carico, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, e 1 in presenza di 3 o più figli fiscalmente a carico o di almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. 104/1992. Il reddito complessivo di riferimento per l’applicazione di questo limite è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Dal computo del plafond sono escluse alcune categorie di spese: le già citate spese sanitarie (art. 15, c. 1, lett. c), gli investimenti in start-up innovative e PMI innovative e le detrazioni di natura forfetaria (come quella per il mantenimento dei cani guida, pari, dal 2025, a 1.100 euro). Sono inoltre escluse dal computo, come specificato dall’art. 16-ter, c. 5, le rate di spese pluriennali (es. recupero edilizio ex art. 16-bis del Tuir) sostenute fino al 31.12.2024, gli oneri per interessi passivi su prestiti/mutui contratti fino a tale data, e i premi assicurativi relativi a contratti stipulati entro il 31.12.2024.

Il secondo meccanismo preesistente è quello previsto dall’art. 15, cc. da 3-bis a 3-quater del Tuir, che interviene per i redditi complessivi superiori a 120.000 euro (sempre calcolati al netto del reddito dell’abitazione principale). A differenza dell’art. 16-ter, questa norma riduce direttamente l’importo della detrazione spettante per gli oneri elencati nell’art. 15. La detrazione spetta per intero fino a 120.000 euro; oltre tale soglia, compete per la parte corrispondente al rapporto tra (240.000 euro – reddito complessivo) e 120.000 euro. Anche qui, sono previste esclusioni: la riduzione non si applica agli oneri per interessi passivi su mutui e prestiti (art. 15, c. 1, lett. a), b), e c. 1-ter) e alle spese sanitarie (art. 15, c. 1, lett. c).

La proposta per il 2026 si configura quindi come un terzo livello che agirà selettivamente, dopo l’applicazione dei primi 2. L’interazione tra le diverse soglie e le diverse modalità di applicazione rendono necessaria un’attenta analisi della sequenza di calcolo, che sarà oggetto di un prossimo approfondimento su Ratio Quotidiano.

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