Altre imposte indirette e altri tributi
18 Giugno 2025
I gestori delle strutture ricettive, inclusi gli operatori agrituristici, sono obbligati, entro il 30.06.2025, a trasmettere la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno per l’anno 2024.
Va premesso che in base all’art. 4 D.Lgs. 23/2011, i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni e quelli inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche o delle Città d’arte, hanno la facoltà di introdurre un’imposta di soggiorno.
Tale imposta è dovuta da coloro che pernottano presso strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale. L’importo può essere modulato secondo criteri di proporzionalità rispetto al costo del pernottamento, fino a un massimo di 5 euro per notte.
Nei Comuni capoluogo di provincia in cui, secondo i più recenti dati statistici ufficiali, il numero delle presenze turistiche risulti almeno 20 volte superiore a quello dei residenti, l’importo massimo dell’imposta può essere elevato fino a 10 euro a notte.
Un analogo limite massimo di 10 euro per notte si applica anche per i soggiorni nelle strutture ricettive situate nel territorio di Roma Capitale, come previsto dal D.L. 78/2010.