IVA

20 Febbraio 2024

Dichiarazioni di intento, regole e finalità

Il D.L. 34/2019 ha modificato, con effetto dal 2020, la gestione delle dichiarazioni d’intento: non è più necessario, infatti, che l’esportatore abituale invii la dichiarazione d’intento e la ricevuta di trasmissione telematica ai propri fornitori. Se i fornitori effettuano cessioni o prestazioni non imponibili [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972] senza avere prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, si applica una sanzione proporzionale all’imposta (dal 100% al 200%).

Cosa sono le dichiarazioni d’intento?

Gli esportatori abituali possono acquistare beni e servizi e importare beni nei limiti del plafond disponibile senza pagamento dell’Iva [art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972). Per ottenere tale beneficio, l’esportatore abituale deve trasmettere telematicamente all’Agenzia Entrate una specifica dichiarazione (di intento) che attesti la volontà di avvalersi della predetta facoltà. L’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta telematica. Prima di effettuare l’operazione, i cedenti o prestatori degli esportatori abituali sono tenuti a verificare che sia avvenuta la predetta trasmissione, avvalendosi delle modalità messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Dovranno, inoltre, indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.

Soppressi, invece, gli obblighi di:

  • numerare progressivamente le dichiarazioni di intento ricevute;
  • conservare e annotare le dichiarazioni di intento ricevute in un apposito registro;
  • riepilogare le dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione annuale IVA.

Dal 1.02.2024 è operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati xml delle fatture elettroniche tra privati, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate il 12.12.2023. È stato introdotto un apposito controllo, con codice errore 477, che determinerà il rifiuto della fattura elettronica emessa se è riscontrata l’invalidità della dichiarazione di intento indicata nel campo «altri dati gestionali» dal fornitore.

Dichiarazione d’intento: le regole operative

Si riepilogano le regole operative relative alle dichiarazioni d’intento:

  • Gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, ma soltanto l’obbligo di invio telematico della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.
  • La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni.
  • Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.
  • L’abrogazione dell’art. 1, c. 2 del D.L. 29.12.1983, n. 746 comporta il venir meno:
    • dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare;
    • di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore;
    • di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla;
    • di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base ad essa.
    • Con il Provvedimento Prot. 27.02.2020, n. 96911 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il nuovo modello ministeriale e introdotto, a decorrere dal 2.03.2020, la possibilità per il fornitore/committente di consultare il contenuto delle dichiarazioni d’intento ricevute dall’esportatore abituale.

Sanzioni relative alle dichiarazioni d’intento

Dal 2020 si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta, nel caso di cessioni o prestazioni effettuate in regime di non imponibilità senza avere prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate.

Emissione della fattura

  • In seguito alla dichiarazione d’intento, nella fattura emessa senza applicazione dell’Iva devono essere apposte le indicazioni:
    • del titolo di inapplicabilità dell’Iva e relativa norma di esonero [art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972];
    • degli estremi del protocollo della dichiarazione di intento.
  • Il fornitore è tenuto a reperire i dati relativi alla dichiarazione d’intento a sé destinata, all’interno dell’Area riservata dell’Agenzia delle Entrate, per effettuare la verifica della ricevuta di trasmissione e monitorare il plafond dichiarato dall’esportatore abituale.
  • Bollo: l’imposta è dovuta se l’importo della fattura è superiore a € 77,47.

Fattura elettronica emessa nei confronti degli esportatori abituali

  • Al fine di emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili (art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972) da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato Xml della fattura ordinaria allegato al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.04.2018 e successive modificazioni.
  • Inoltre, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.
  • Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, è composto di 2 parti:
    • la prima, formata da 17 cifre (esempio: 08060120341234567);
    • la seconda, di 6 cifre (esempio: 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal segno “/”.

Compilazione del blocco “Altri dati gestionali”

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (esempio: 08060120341234567-000001);
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Scarica il facsimile della fattura differita emessa dal fornitore cui è stata spedita dichiarazione d’intento

Obblighi per gli esportatori abituali

Ecco quali sono gli obblighi in vigore che si applicano agli esportatori abituali:

  • gli esportatori abituali non hanno più l’obbligo di consegnare ai propri fornitori la dichiarazione d’intento, nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
  • gli esportatori abituali hanno soltanto l’obbligo di presentazione telematica della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

Modalità operative

  • L’Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore le informazioni relative alle lettere d’intento ricevute, all’interno del proprio cassetto fiscale (con accesso diretto o tramite intermediari).
  •  Il fornitore è tenuto a reperire i dati relativi alla dichiarazione d’intento a sé destinata, all’interno dell’Area riservata dell’Agenzia delle Entrate, per effettuare la verifica della ricevuta di trasmissione e monitorare il plafond dichiarato dall’esportatore abituale.
  • Gli esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva [art. 8, c. 1, lett. c), e c. 2 D.P.R. 633/1972] non sono più tenuti ad inviare una copia della dichiarazione d’intento al proprio fornitore/committente; è in ogni caso opportuno che il cliente avvisi la controparte di aver trasmesso una dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, onde evitare errori nella fatturazione.

TESTO UNICO IVA – COLLANA RATIO IN TASCA

Il 2° manuale per riepilogare la normativa IVA: il D.P.R. 633/1972, la disciplina per le operazioni intracomunitarie, i regimi Iva speciali, lo scontrino e la ricevuta fiscale, DDT e fattura elettronica.

Operazioni doganali

  • La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni doganali.
  • Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella risoluzione 13.04.2015, n. 38/E, in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento.

Abrogazione di norme

È abrogato l’art. 1, c. 2 del D.L. 29.12.1983, n. 746, che comporta il venir meno dell’obbligo di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare, di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla.

Fatture

  • Nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall’importatore nella dichiarazione doganale) si devono indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.
  • La norma prescrive, infatti, che la ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate riporti l’indicazione del protocollo di ricezione e che gli estremi di detto protocollo debbano essere indicati dal cedente nelle fatture emesse in base alla dichiarazione d’intento, ovvero essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.
  • Al fornitore, dopo l’abolizione del registro, rimane solo l’obbligo di indicare necessariamente il protocollo e la data della dichiarazione d’intento sulle fatture che emette.

Esempio di descrizione in fattura

  • Operazione non imponibile, art. 8, c. 1, lett c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633
  • Intento
  • Prot. n. 23121599999999999/00001
  • Data dichiarazione: 15.12.2023

Modifiche apportate al modello ministeriale a decorrere dal 2.03.2020

  • Il Provvedimento Prot. n. 96911/2020 ha aggiornato il modello ministeriale della dichiarazione d’intento, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
  • Il modello, utilizzabile a partire dal 2.03.2020, prevede l’eliminazione dei campi “numero” e “anno” della dichiarazione d’intento.

Scarica l’esempio di compilazione della dichiarazione d’intento

Controlli sulle dichiarazioni d’intento

  • Le attività di analisi e di controllo, realizzate dall’Agenzia delle Entrate, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia stessa e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
  • La valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate è orientata, prioritariamente, alla:
    • analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;
    • valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
    • individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
    • individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

Invalidazione delle dichiarazioni d’intento emesse

  • In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto che precede, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.
  • La comunicazione contenente le anomalie riscontrate è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
  • L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.

Inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento

  • In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici.
  • A seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
  • Rimane fermo che la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
  • L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.

Fatture elettroniche emesse tramite SDI

L’invalidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al fornitore.

Modalità di trasmissione

  • La trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate deve avvenire con modalità telematica.
  • L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 27.02.2020, prot. n. 96911, ha delineato le modalità operative per dare attuazione alle novità introdotte dalla legge 58/2019, aggiornando anche il modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Caratteristiche del modello

Il modello di dichiarazione d’intento, rispetto a quello precedentemente, prevede:

  • l’eliminazione del campo riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere, nonché dell’anno di riferimento;
  • la possibilità che la dichiarazione d’intento riguardi più operazioni. Tale previsione è in linea con quanto già contenuto nella risoluzione n. 38/E/2015 in merito alla possibilità di utilizzare una dichiarazione d’intento anche per una serie di operazioni doganali d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento;
  • la previsione nelle istruzioni al modello che, in presenza di Gruppo Iva (art. 70-bis e ss. D.P.R.. 633/1972), nel campo “Partita Iva” sia indicato il numero di partita Iva del Gruppo Iva e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo Iva (che di fatto coincide con il numero di partita Iva) ovvero, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al medesimo Gruppo Iva.

Inoltre, l’abrogazione dell’art. 1, c. 2 D.L. 29.12.1983 n. 746 comporta il venir meno dell’obbligo:

  • di redigere la dichiarazione d’intento in duplice esemplare;
  • di numerarla progressivamente dal dichiarante e dal fornitore o prestatore;
  • di annotarla entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro e di conservarla;
  • di indicarne gli estremi nelle fatture emesse in base a essa.

Dichiarazione d’intento utilizzabile anche per acquisto di beni strumentali

È possibile utilizzare il plafond, oltre che per l’acquisto di merci e/o di servizi, anche per i beni strumentali.

Scarica l’esempio di fattura per acquisto di beni strumentali

Profili sanzionatori

Il cedente o prestatore dell’esportatore abituale è punito, dal 2020, con la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta (fino al 31.12.2019, invece, da € 250 a € 2.000) se effettua le operazioni di cui all’art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 prima di avere ricevuto, da parte dell’esportatore abituale, la dichiarazione d’intento, corredata della ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entrate.

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