Amministrazione e bilancio
06 Novembre 2025
Quando la scadenza ordinaria non è il punto d'arrivo. Analisi del regime dilatorio e delle conseguenze sanzionatorie.
Il 31.10.2025 ha rappresentato il termine ordinario di presentazione del modello Redditi 2025, ma la normativa tributaria riconosce ai contribuenti un ulteriore margine operativo prima che si concretizzi il regime sanzionatorio più severo. Secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 7 D.P.R. 322/1998, coloro il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare dispongono di una finestra temporale aggiuntiva pari a 90 giorni e quindi fino al 29.01.2025.
Una “dichiarazione tardiva” trasmessa entro questo intervallo mantiene piena efficacia dal punto di vista sostanziale, pur comportando l’obbligo di versare la relativa sanzione in modo concomitante. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2016 ha chiarito che la contestualità non richiede simultaneità assoluta: il pagamento può perfezionarsi anche nei giorni successivi all’invio, purché entro il limite massimo del 29.01.2026.
È opportuno rilevare che mediante dichiarazione tardiva non risulta possibile aderire al concordato preventivo biennale, circostanza confermata dall’Agenzia con la circolare n. 18/E/2024, poiché il CPB presuppone il rigoroso rispetto dei termini ordinari.
Per quanto concerne l’ammontare sanzionatorio, la base di partenza è fissata a 250 euro. Tuttavia, si applica la riduzione a 1/5 determinando una sanzione effettiva di 25 euro in assenza di imposte dovute. Nel modello F24, occorre indicare il codice tributo 8911 e, aspetto critico frequentemente omesso, l’anno in cui la violazione materialmente si è consumata (2025) anziché quello del periodo d’imposta (2024).
Qualora dalla dichiarazione emergano imposte non versate, si aggiungono le sanzioni relative all’omesso versamento. La sanzione applicabile corrisponde al 25% dell’importo tributario omesso, ma è soggetta a riduzione mediante ravvedimento, secondo il momento temporale in cui il contribuente procede effettivamente al pagamento.
La situazione si differenzia notevolmente quando il problema non sia il ritardo bensì l’infedeltà dichiarativa. Il sistema sanzionatorio, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 87/2024, prevede diverse casistiche per la regolarizzazione delle dichiarazioni infedeli o con errori, distinguendo tra errori formali e sostanziali, e in base al momento in cui interviene la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso. Se la dichiarazione integrativa viene presentata entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per la trasmissione del modello, per gli errori che hanno determinato un minor versamento o un maggior credito e che non sono rilevabili tramite controlli automatizzati o formali, le sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso sono pari a 27,78 euro (250 euro x 1/9). Le dichiarazioni integrative presentate esclusivamente a favore del contribuente non subiscono alcuna sanzione.
Dopo il 29.01.2026, senza che si sia provveduto a trasmettere la dichiarazione tardiva, la dichiarazione viene considerata omessa. In questo scenario, la sanzione amministrativa si colloca tra il 120% e il 240% delle imposte dovute, con minimo di 250 euro; nel caso opposto, tra 250 e 1.000 euro, raddoppiabili per soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. Il D.Lgs. 87/2024, entrato in vigore dal 1.09.2024, ha tuttavia introdotto una disposizione di parziale salvaguardia: se la dichiarazione viene presentata oltre i 90 giorni ma entro i termini di accertamento ex art. 43 D.P.R. 600/1973, senza che sia stato notificato alcun atto di verifica, la sanzione scende al 75% delle imposte dovute.
Sotto il profilo procedurale, occorre prestare attenzione alla corretta compilazione della dichiarazione integrativa. La dichiarazione produce effetti legittimi anche ai fini del calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e dei relativi benefici premiali.
Infine, la dichiarazione tardiva produce effetti anche sulla decorrenza dei termini di accertamento che, se trasmessa nel 2026 consente di allungare di 12 mesi il tempo per l’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria che si protrae, così, fino al 31.12.2031 anziché scadere al 31.12.2030.
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