Amministrazione e bilancio
10 Settembre 2025
La differenza da recesso di un socio di società di persone non deriva da dinamiche imprenditoriali, ma dai diritti economici legati alla partecipazione. Essa non transita nel conto economico, bensì solo nella dichiarazione dei redditi, per evitare la doppia imposizione.
La differenza da recesso di un socio di una società di persone non deriva da dinamiche imprenditoriali e atti di mercato, ma dai diritti economici che derivano dalle partecipazioni personali dei soci. La quota partecipativa riassume plurimi paradigmi causali. Essa, tipicamente nelle varie vicende circolatorie della medesima, può essere concepita secondo una visione aziendalistica e, quindi, come un bene di secondo grado che incapsula in via riflessa il valore economico dell’azienda, ossia il bene di primo grado, il cui valore economico è frazionalmente compresso in sintesi nella partecipazione e concorre a definire il valore di scambio nelle sottostanti compravendite, permute, ecc.
Nel rapporto interpersonale tra i soci essa, invece, condivide la complessiva posizione contrattuale che i soci esprimono verso la società e singolarmente identifica il peso dei diritti giuridici ed economici che ogni socio ha verso la medesima e nel contempo segna lo spartiacque divisorio dei diritti di ogni socio nei confronti degli altri. Gli eventi economico-patrimoniali della partecipazione (a differenza dell’azienda) non sono mai in rapporto diretto con il mercato e, quindi, possono partecipare alla dinamica fiscale del reddito della società nei soli limiti in cui è necessario evitare l’effetto vietato della doppia tassazione, in virtù del superiore principio portato dall’art. 163 del Tuir.