Accertamento, riscossione e contenzioso
09 Ottobre 2025
Con l'ordinanza 23.07.2025, n. 20830 la Corte di Cassazione analizza in specifico l’istituto della diffida accertativa, andandone a valutare l’estensione dei limiti di utilizzo da parte dei funzionati ITL.
L’Istituto giuridico della diffida accertativa, che trova la sua puntuale regolamentazione ex art. 12 D.Lgs. 124/2004, si propone il fine di tutelare i crediti da lavoro dei lavoratori dipendenti. Laddove, infatti, i funzionari dell’ITL in sede di verifica riscontrino delle “inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro”, gli stessi procederanno a diffidare “il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”.
La norma consente, al datore di lavoro, di promuovere entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa un tentativo di conciliazione presso l’ITL ovvero, entro il medesimo termine, di proporre un ricorso avverso il provvedimento di diffida al Direttore dell’ufficio. Decorso il termine anzidetto, ovvero ove non si realizzi l’accordo conciliativo o il ricorso venga respinto, il provvedimento di diffida acquista efficacia di titolo esecutivo.
Nell’Ordinanza in commento (n. 20830/2025) la Suprema Corte analizza il caso di un precetto, notificato al datore di lavoro, fondato su titolo esecutivo costituito da diffida accertativa relativa a crediti retributivi maturati, in favore di un dipendente, per lo svolgimento di lavoro straordinario e di mansioni superiori.
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