Diritto del lavoro e legislazione sociale
15 Novembre 2025
Il Ministero del Lavoro, con nota 13.10.2025, n. 14744, chiarisce che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza o di un genitore nei primi 3 anni di vita del bambino debbano essere convalidate da Ispettorato del lavoro o Ufficio ispettivo del lavoro, anche nel periodo di prova.
La nota del Ministero del Lavoro 13.10.2025, n. 14744 chiarisce che l’obbligo di convalida delle dimissioni delle lavoratrici in gravidanza e dei genitori nei primi 3 anni di vita del figlio si estende anche al periodo di prova.
Tale obbligo, previsto dall’art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001, impone che la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate in tali casi siano convalidate dal Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro territorialmente competente, pena la sospensione degli effetti della cessazione del rapporto fino all’avvenuta convalida. La disposizione riguarda anche i casi di adozione o affidamento, sia nazionale che internazionale, entro i primi tre anni dall’accoglienza o dalla comunicazione della proposta di abbinamento.
Il Ministero ha precisato che la norma sulla convalida ha una “dignità giuridica propria”, volta a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro, e che l’ambito temporale di tutela previsto per la convalida delle dimissioni non coincide necessariamente con quello del divieto di licenziamento, che si limita al 1° anno di vita del bambino.
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