Diritto del lavoro e legislazione sociale

09 Ottobre 2025

Dimissioni in prova: possibile la revoca

Con ordinanza 11.09.2025, n. 24991 la Corte di Cassazione interviene sul delicato tema delle dimissioni in prova e, più in particolare, sulla possibilità di revoca.

Come noto, l’art. 26 D.Lgs. 151/2015 ha subordinato la validità delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali alla presentazione delle stesse tramite un modulo telematico (c.d. “dimissioni telematiche”), prevedendo anche la possibilità di revocarle entro 7 giorni dalla data di trasmissione: tale norma è stata commentata dal Ministero del Lavoro con la circolare 4.03.2016, n. 12.

In premessa, è necessario ricordare come l’art. 26, c. 7, inoltre, abbia indicato dei casi specifici di esclusione: oltre alle dimissioni soggette a convalida, infatti, la disciplina non è applicabile al lavoro domestico, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale intervenute nelle sedi protette, nonché ai rapporti con le P.A.

L’ordinanza 11.09.2025, n. 24991 ha messo nuovamente al centro tale delicata tematica, fornendo spunti molto importanti in materia: in particolare, è stato esaminato il caso di un lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni dopo un solo giorno di lavoro, per poi revocarle telematicamente entro il termine previsto.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing