Diritto del lavoro e legislazione sociale
09 Ottobre 2025
Con ordinanza 11.09.2025, n. 24991 la Corte di Cassazione interviene sul delicato tema delle dimissioni in prova e, più in particolare, sulla possibilità di revoca.
Come noto, l’art. 26 D.Lgs. 151/2015 ha subordinato la validità delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali alla presentazione delle stesse tramite un modulo telematico (c.d. “dimissioni telematiche”), prevedendo anche la possibilità di revocarle entro 7 giorni dalla data di trasmissione: tale norma è stata commentata dal Ministero del Lavoro con la circolare 4.03.2016, n. 12.
In premessa, è necessario ricordare come l’art. 26, c. 7, inoltre, abbia indicato dei casi specifici di esclusione: oltre alle dimissioni soggette a convalida, infatti, la disciplina non è applicabile al lavoro domestico, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale intervenute nelle sedi protette, nonché ai rapporti con le P.A.
L’ordinanza 11.09.2025, n. 24991 ha messo nuovamente al centro tale delicata tematica, fornendo spunti molto importanti in materia: in particolare, è stato esaminato il caso di un lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni dopo un solo giorno di lavoro, per poi revocarle telematicamente entro il termine previsto.
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