Diritto del lavoro e legislazione sociale

19 Giugno 2025

Dimissioni per fatti concludenti, pubblicata la prima sentenza

Con la sentenza n. 87/2025, il Tribunale di Trento esclude la configurabilità delle dimissioni per fatti concludenti ex art. 26, c. 7-bis D.Lgs. 151/2015, chiarendo limiti temporali e procedurali della nuova presunzione legale introdotta dalla L. 203/2024.

Con la sentenza 5.06.2025, n. 87 il Tribunale ordinario di Trento, Sezione Lavoro, si è pronunciato per la prima volta sull’ambito applicativo della presunzione legale di dimissioni per fatti concludenti, introdotta con l’art. 19 L. 203/2024, mediante l’inserimento del c. 7-bis all’art. 26 D.Lgs. 151/2015.

La novella legislativa riconosce al datore di lavoro, al ricorrere di determinati presupposti, la facoltà di ritenere cessato il rapporto di lavoro per implicita volontà del lavoratore, in caso di protratta assenza ingiustificata. La norma configura, dunque, una presunzione legale relativa, subordinata alla sussistenza di un’assenza ingiustificata eccedente il limite previsto dal contratto collettivo applicabile, ovvero, in mancanza, superiore a 15 giorni. La cessazione opera mediante comunicazione formale agli enti competenti, con obbligo di attenta verifica dell’effettiva ricorrenza dei presupposti contrattuali e normativi.

Nel caso sottoposto al vaglio del giudice trentino, una lavoratrice del settore terziario, impiegata in regime di lavoro agile, non aveva ripreso servizio alla scadenza del periodo comunicato per il rientro in presenza, interrompendo la prestazione lavorativa dal 7.01.2025. Il datore, ritenendo integrata l’ipotesi di dimissioni per facta concludentia, aveva inoltrato comunicazione di cessazione al Servizio Lavoro provinciale il 13.01.2025.

La lavoratrice ha impugnato la cessazione, contestandone l’assenza di forma scritta e l’insussistenza dei presupposti di legge e contrattuali.

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