Amministrazione del personale
29 Luglio 2024
Nonostante l’obbligo di godimento delle 4 settimane di ferie, frequente è la situazione di lavoratori in particolare con funzioni direttive che riportano residui rilevanti di ferie non godute. Approfondiamo la situazione.
Ai sensi dell’art. 2109 c.c., del D.Lgs. 66/2003 e del D.Lgs. 213/2004 il lavoratore ha il diritto a godere delle ferie. Il lavoratore ha l’obbligo di godere di 4 settimane di ferie, di cui 2 settimane entro l’anno di maturazione (l’anno viene considerato da settembre ad agosto oppure da gennaio a dicembre, a seconda delle prassi in uso in azienda) e 2 settimane entro i 18 mesi successivi alla maturazione. Il lavoratore ha diritto al riposo che gli consente di recuperare le proprie energie psico-fisiche, al benessere personale e familiare e, quindi, non può rinunciare alle ferie ed è obbligato al godimento.
A titolo d’esempio, le ferie maturate nell’anno 2024, ipotizzando un periodo di godimento da gennaio a dicembre, devono essere godute per 2 settimane nell’anno 2024 e per le restanti 2 settimane entro il 30.06.2026.
Spesso nell’analisi con le Direzioni Aziendali dei prospetti ferie dei dipendenti sentiamo riferirci “figuriamoci se in 30 mesi (12 + 18) non si godano le 4 settimane di ferie maturate nell’anno”. Di contro ogni anno rileviamo situazioni di lavoratori con ferie arretrate di diversi anni addietro, continuamente riportate di anno in anno.
Ma si possono perdere le ferie arretrate? Di seguito, alcune considerazioni:
Concludiamo evidenziando come fondamentale la programmazione aziendale annuale del “Piano Ferie” nel rispetto delle reciproche esigenze, riposo per lavoratore e gestione aziendale per l’imprenditore.
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