Società e contratti
13 Novembre 2025
Non è abuso del diritto la costituzione di una società familiare per gestire i diritti d’immagine di uno sportivo se vi sono valide ragioni economiche e il risparmio fiscale è marginale. Cassazione: serve la prova dell’artificiosità per riqualificare l’operazione.
Non costituisce abuso del diritto la costituzione di una società, anche a ristretta base familiare e priva di significativa struttura organizzativa, finalizzata alla gestione e allo sfruttamento dei diritti d’immagine di un soggetto sportivo, quando l’operazione presenti valide ragioni economiche, non meramente elusive, e il risparmio d’imposta che ne deriva sia marginale. L’Amministrazione Finanziaria, in questi casi, non può riqualificare la fattispecie in termini di interposizione fittizia in assenza della prova dell’artificiosità dello schema e dell’ottenimento di un vantaggio fiscale indebito o sproporzionato. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 31.10.2025, n. 28779 (a cui si aggiungono le ordinanze “gemelle” nn. 28780, 28782 e 28784).
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana, favorevole al famoso ex calciatore Giorgio Chiellini. Quest’ultimo, nel 2008, aveva costituito con il fratello gemello la società Alfa Srl (partecipata al 95% dallo stesso e al 5% dal fratello) avente a oggetto la gestione e la promozione dell’immagine del giocatore, la stipula di contratti pubblicitari e l’organizzazione di iniziative sportive a essa collegate.
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