Diritto privato, commerciale e amministrativo
06 Settembre 2025
In caso di irreperibilità il giudice può pronunciare sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, prevedendo altresì un termine per il rintraccio dello stesso e l’eventuale riapertura del giudizio se rintracciato.
Inizialmente è necessario analizzare la particolarità della sentenza emessa ex art. 420-quater c.p.p. La norma è stata modificata per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 23 D.Lgs. 150/2022 (riforma Cartabia) e prevede che “se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato”.
La relazione illustrativa della riforma ha chiarito che la pronuncia ex art 420-quater c.p.p. definisce il procedimento, sicché il destinatario della medesima non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato per un più agevole recupero.
La sentenza contiene l’intestazione “in ordine del popolo italiano”, l’indicazione dell’autorità che l’ha emessa, le generalità dell’imputato e il capo di imputazione, l’esito delle notifiche e le ricerche effettuate per reperire l’imputato, della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa e l’indicazione dell’udienza per la riapertura del processo in caso di rintraccio della persona.
La sentenza in parola, dunque, contiene tutti gli elementi propri di qualsiasi altra decisione, onde a essa non può non essere riconosciuta natura di provvedimento a contenuto decisorio.