Diritto privato, commerciale e amministrativo
23 Giugno 2025
Al compenso dell’avvocato si applica il tasso di interesse di mora per le transazioni commerciali e gli interessi decorrono dall’invio della notula o dalla proposizione della domanda e non dalla liquidazione giudiziale anche se la stessa risultasse inferiore rispetto alla domanda.
l D.Lgs. 231/2002 prevede l’applicazione degli interessi moratori (maggiorati secondo le disposizioni dell’art. 7) per i pagamenti ritardati nelle transazioni commerciali. La disciplina si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali e i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno) intendendosi per transazione commerciale tutti i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un terzo.
La Suprema Corte (Cass 10.06.2025, n.155267) ha precisato che la disciplina è applicabile anche ai compensi per prestazioni professionali forensi e gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 D.Lgs. 150/2011, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore (Cass. n. 24973/2022).