Società e contratti
01 Marzo 2025
L’art. 2476 c.c. riconosce ai soci di S.r.l., a prescindere dalla percentuale di capitale sociale detenuta, il diritto a ottenere notizie sugli affari sociali e a consultare i documenti attinenti all’amministrazione della società.
Si tratta di un diritto individuale e potestativo, dal quale scaturisce lo speculare e simmetrico obbligo della società (e quindi degli amministratori) di esibire i documenti richiesti dal socio. Detto obbligo è incondizionato e non può essere subordinato alla dimostrazione circa le finalità perseguite dal socio mediante l’accesso (Trib. Milano, Sez. Imprese, provv. 13.05.2017).
Vi sono, tuttavia, alcune estreme ipotesi in cui tale diritto è destinato a subire significative compressioni a fronte dell’esigenza propria della società di garantire il fisiologico svolgimento della vita sociale, ovvero di assicurare la segretezza degli affari sociali e di evitare che il socio possa, attraverso le informazioni acquisite, pregiudicare l’attività dell’ente. In tale ultimo caso, tuttavia, il diritto alla segretezza degli affari non può in alcun modo estendersi fino al punto di negare l’accesso alla documentazione, il quale è sempre dovuto.