Diritto privato, commerciale e amministrativo
10 Luglio 2025
Talvolta, il proprietario di taluni beni non può disporne liberamente anche se gli stessi sono liberi da pesi e vincoli.
Il primo tra i diritti legati ai beni che formano il patrimonio di un soggetto è il diritto di proprietà. Un diritto pieno e assoluto che attribuisce al titolare la possibilità di disporre e godere liberamente del bene. L’art. 832 c.c. chiarisce che “il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo” e attribuisce chiaramente una libertà di utilizzo del bene, coerentemente con i concetti di godimento (trarre profitto dalla cosa) e disposizione (destinare la cosa ad un certo utilizzo).
Per ciò che rileva in questa sede, anche la libera e apparente legittima disposizione di un proprio bene potrà ritenersi illecita laddove esercitata abusivamente dal disponente. L’abuso del diritto è il termine con cui si è soliti riferirsi all’attività di un soggetto che, titolare di un diritto soggettivo pieno e assoluto, ponga in essere una condotta che, seppur da esso dipendente, si traduce in una lesione di una sfera giuridica di altro soggetto.
Anche per il diritto di proprietà, infatti, sono ben specificati nel Codice Civile limiti al diritto di disposizione da parte del proprietario; basti pensare agli artt. 833 e 844 c.c. che, di fatto, limitano al proprietario la disposizione del proprio bene nel caso di atti emulativi o immissioni quando, cioè, una condotta generalmente consentita venga effettuata con il solo scopo di nuocere altri soggetti, dando luogo al richiamato concetto di abuso del diritto.