Enti locali
21 Giugno 2025
Le società in house rientrano in un assetto descrittivo e applicativo sempre più rilevante.
La disciplina delle società in house continua a essere al centro del dibattito giurisprudenziale e dottrinale, posto che in alcuni casi risultano prevalenti interessi, attività e normative specifiche che inducono a propendere per una loro qualificazione più “pubblicistica”, mentre, in altri casi, si predilige una loro qualificazione più “privatistica”, con conseguente applicazione delle regole previste per le società dalle norme generali di diritto privato.
Dall’analisi svolta, le società a controllo pubblico, e più in particolare le società in house, rientrano in un assetto descrittivo e applicativo necessariamente a “struttura variabile”, che deve tenere conto del settore e della disciplina che, di volta in volta, viene in rilievo, in relazione agli interessi giuridici da tutelare.
Nello specifico, l’art. 5 D.Lgs. 50/2016 identifica nel modello in house uno dei casi in cui non si applicano le regole dell’evidenza pubblica in presenza delle seguenti condizioni:
– l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;