ETS ed Enti non commerciali
09 Settembre 2025
Con l’entrata in vigore delle norme fiscali (1.01.2026) si pone il problema del coordinamento ai fini delle imposte dirette tra le norme del Tuir e quelle del CTS.
Con l’entrata in vigore (1.01.2026) del nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore, si pone il problema della disciplina complessiva a essi applicabile ai fini delle imposte dirette, tenuto conto delle norme del CTS e del Tuir.
L’art. 79, c. 1 del CTS dispone che agli ETS, diversi dalle imprese sociali, si applicano le norme del CTS e anche le norme del Tuir (D.P.R. 917/1986), laddove “compatibili”, dando così origine a un doppio livello normativo con le norme del Tuir. L’art. 79, c. 1, quindi, oltre a descrivere l’ambito soggettivo di applicabilità delle disposizioni in esso contenute, è importante perché individua la gerarchia delle fonti nei rapporti intercorrenti tra il Titolo X del CTS e il Titolo II del Tuir.
A questo fine, occorre preliminarmente osservare che, rispetto al Tuir (vedi art. 55 e 73, c. 1 e 4), il CTS individua criteri diversi per stabilire la commercialità o non commercialità dell’attività svolta (art. 79, cc. 2, 2-bis) e dell’ente stesso (art. 79, c. 5). Il CTS stabilisce (art. 79, c. 2) che le attività di interesse generale sono non commerciali quando siano svolte “a titolo gratuito o dietro il versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi”.